CONSORZIO TORREFATTORI DELLE TRE VENEZIE

 

 

STATUTO SOCIALE

 

 

 

 

            Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA .

            Per iniziativa del “Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè” è costituito il “Consorzio Torrefattori delle Tre Venezie”, con sede in Trieste, Via Fortunio 1. Esso avrà una durata di nove anni e mesi otto ed inizierà il 01/05/1989 e terminerà il 31/12/1998. Potrà essere prorogato con il consenso di tutti i soci regolarmente iscritti nell’anno di scadenza. Tale espressione di volontà dovrà essere esercitata con atto scritto o in Assemblea generale straordinaria, almeno sei mesi prima della scadenza.

 

            Art. 2 - SCOPI SOCIALI.

            I fini che si propone il Consorzio sono i seguenti:

a) promuovere contratti collettivi di acquisto della materia prima e delle attrezzature necessarie per la torrefazione, il confezionamento, la distribuzione e l’amministrazione;

b)  creare e propagandare marchi comuni al fine di facilitare le vendite dei prodotti;

c)  stipulare contratti di qualsiasi tipo ch3 comportino utilità per i soci stessi;

NOTA: la pratica attuazione delle iniziative previste dai punti a,b,c vincolerà esclusivamente i soci che hanno aderito ad ogni iniziativa, con mandato scritto, e solo ad essi saranno addebitati i conseguenti oneri economici ed usufruiranno degli eventuali benefici;

            d)  fornire assistenza e consulenza, anche tramite specifici consulenti professionisti, su tutti i problemi relativi alle imprese torrefattrici, ivi compresi quelli di carattere tributario, del lavoro e legislativi, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la lavorazione e commercializzazione del caffè;

            e)  effettuare, in genere, tutte le azioni che comportino, quale fine, la difesa dell’immagine e dei legittimi interessi degli associati e la promozione dei prodotti da essi commercializzati, in una visione di dinamico sviluppo;

            f)  il consorzio non ha fini di lucro.

 

            Art. 3 -  SOCI.

            Possono essere soci del Consorzio esclusivamente le Ditte aderenti al “Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè”, in qualità di soci ordinari, che hanno inoltrato specifica domanda di adesione. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio direttivo del Consorzio su apposito modulo che, oltre all’indicazione della ragione sociale, dei dati del o dei legali rappresentanti e la sede legale, conterrà l’impegno di associazione per un minimo di due anni e l’accettazione del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento. La domanda di adesione a socio deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

 

            Art. 4 – RECESSO ED ESCLUSIONE DA CONSORZIATO.

            Il socio, che intende recedere dal Consorzio deve presentare le dimissioni al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, spedita almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio di cui all’articolo precedente. La suddetta norma vale per ogni biennio successivo al primo, altrimenti l’adesione al Consorzio s’intende tacitamente rinnovata. Il Consorziato che recede rimane obbligato al versamento dei contributi e delle quote relative al biennio in cui recede. Il recedente non ha alcun diritto sul fondo consortile. Nei casi di cessazione dell’attività imprenditoriale o di fallimento il socio perde automaticamente la qualità di consorziato ed è tenuto a versare le quote relative al solo anno di cessazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti può decidere la radiazione da consorziato nei seguenti casi: per inosservanza del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento e delle decisioni dell’Assemblea generale: per morosità. Contro il provvedimento motivato di radiazione il consorziato può ricorrere antro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della radiazione al Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente. Il socio radiato è comunque tenuto al versamento dei contributi e delle quote relative al biennio nel corso del quale gli è stata comunicata la radiazione.

 

            Art.5 – ENTRATE DEL CONSORZIO.

            Le entrate del Consorzio sono le seguenti:  - Contributi stabiliti dall’Assemblea generale, che costituiscono il “fondo consortile”. Detto fondo può essere incrementato con le eventuali eccedenze di esercizio. Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile.  - Quote annue stabilite dall’Assemblea generale, per la copertura delle spese di gestione.  – Proventi diversi derivati da operazioni commerciali e di intermediazione, effettuate per il raggiungimento dei fini sociali. – Versamenti volontari.  – Contributi di Enti pubblici.

 

            Art. 6 – ASSEMBLEA GENERALE.

            L’Assemblea generale è formata a tutti i consorziati in regola con il pagamento del contributo e delle quote annue. Il legale rappresentante di ogni ditta consorziata può farsi rappresentare da altro socio del Consorzio, mediante delega scritta.

L’Assemblea generale ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi ad ogni consorziato almeno 15 giorni prima della riunione. Nella convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l’ora della riunione. L?Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consorziati con diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi dopo un’ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di consorziati presenti di persona o per delega. L’Assemblea ordinaria: nomina il Consiglio direttivo e decide sul numero dei suoi componenti, da 5 a 7, in rapporto al numero dei consorziati. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo. Nomina il Collegio dei revisori dei conti. Nomina il Consiglio direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali. Delibera su qualsiasi argomento relativo all’oggetto del Consorzio. Approva il regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e le sue modifiche.

L’Assemblea straordinaria, può essere convocata in qualsiasi periodo dell’anno e delibera sui seguenti argomenti: Iniziative da assumere che rivestano particolare importanza. Modifiche alla Statuto o al Regolamento. Scioglimento del Consorzio.  Per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza sempre della metà più uno dei consorziati e la delibera deve essere presa con il voto dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento del Consorzio è necessaria la volontà unanime dei consorziati. L’Assemblea è convocata dal Presidente o quando ne facciano richiesta da un quarto dei soci.

 

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 7 membri, eletti dall’Assemblea generale ordinaria. Esso rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Elegge, nel suo seno, il Presidente e un Vicepresidente. Compiti del Consiglio direttivo sono: L’ordinaria amministrazione del Consorzio, compresa la determinazione dei compensi per i collaboratori e gli eventuali dipendenti. Nomina un segretario anche fra i non soci. Redige il conto economico e quello patrimoniale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e cura gli adempimenti di carattere civilistico e fiscale. Provvede alla gestione del fondo consortile. Attua le indicazioni e le delibere dell’Assemblea per il raggiungimento dei fini sociali. Per la validità delle riunioni è necessario la presenza della metà più uno dei consiglieri che deliberano a maggioranza semplice. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare specifiche comunicazioni ristrette per lo studio e l’attuazione di incarichi particolari. Il consigliere che risulta assente ingiustificato, nel corsodell’anno, per più di tre volte, decade dalla carica e sarà sostituito, come di seguito specificato. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, saranno sostituiti dall’Assemblea genere e rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

 

Art. 8 -  IL PRESIDENTE.

Il Presidente è illegale rappresentante del Consorzio. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo. Firma, assieme al segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo. In caso di urgenza può prendere decisioni anche su matrie di competenza del Consiglio direttivo. Tali iniziative dovranno essere convalidate nel corso della prima riunione del Consiglio successiva alla decisioni prese. Nel caso di suo impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento di ambedue, dal consigliere più anziano d’età.

 

Art. 9 – IL SEGRETARIO.

Il Consiglio direttivo nomina un segretario e stabilisce il compenso. In carenza della presenza di un notaio, redige i verbali delle riunioni e li firma assieme al Presidente. Cura la contabilità del Consorzio, la corrispondenza e l’archivio. Può fungere da segretario uno dei soci od un libero professionista.

 

Art. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio i revisori dei conti composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Possono essere eletti revisori i soci del Consorzio, oppure liberi professionisti. Essi eleggono nel loro seno un Presidente. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori deve controllare l’amministrazione del Consorzio ed accertare la regolare tenuta della contabilità. Vigila inoltre sul fondo consortile. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile art. 2397 e successivi.

 

Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Sono scelti fra persone non socie particolarmente versate nel campo del diritto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Decidono  in modo inappellabile sulle seguenti materie: Ricorsi contro il provvedimento di esclusione da socio. Sulle controversie insorte fra soci. Sulle controversie insorte fra soci ed il Consiglio direttivo, ivi comprese quelle sanzionabili, previste dall’art. 13. Sull’interpretazione dello Statuto sociale.

 

Art. 12 – LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO.

Nel caso di cessazione del Consorzio, per scadenza della durata o per decisione dell’Assemblea generale straordinaria, il Consiglio direttivo nominerà tre liquidatori, scelti fra soci o professionisti. I liquidatori effettuano tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita dei beni costituenti il fondo consortile. Dopo estinte tutte le passività, essi devono redigere un rendiconto finale e ripartiscono l’eventuale attivo tra i consorziati, in proporzione ai contributi sottoscritti.

 

Art. 13 – SANZIONI.

Nei confronti dei soci che non osservano il presente Statuto ed il Regolamento, oppure le decisioni assembleari, il Consiglio direttivo adotterà una o più delle seguenti sanzioni., a seconda della gravità dell’inadempienza: Lettera di ammonizione. Una penale da determinarsi. La radiazione del consorziato. Contro le sanzioni decise dal Consiglio direttivo, il consorziato può ricorrere al Collegio dei probiviri, che decide in modo inappellabile.

Art. 14 – COMPENSI.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico. Nel caso che nel Collegio dei revisori Vi isno del liberi professionisti, essi possono ricevere un compenso stabilito dal Consiglio direttivo. I probiviri possono ricevere un compenso solo per le loro prestazione effettive.

 

NORMA FINALE: per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge .

 

Mestre, 17/04/1989.