GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFE’
STATUTO SOCIALE
Secondo l’atto costitutivo del 15 febbraio 1954 e le modifiche approvate dalle Assemblee dei Soci del 12 marzo 1964, del 13 marzo 1968, del 2 luglio 1975, del 5 luglio 1978, dell’8 gennaio 1987 e del 27 febbraio 2007.
E’ costituito come Associazione civile volontaria il
“Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè” del quale possono fare parte tutte le
Ditte Torrefattici di caffè che abbiano sede o vendano tostato nelle Tre
Venezie, eccetto quelle che esercitano soltanto la vendita al pubblico o la
rivendita in genere, le quali ne facciano domanda da esaminarsi dal Consiglio
Direttivo e dichiarino d’accettare il presente Statuto, impegnandosi ad
osservarlo.
Possono essere ammessi a Soci del gruppo, con specifica
delibera del Consiglio Direttivo, Raggruppamenti locali di torrefattori di
caffè, comunque costituiti o denominati, purchè le aziende che ne fanno parte
posseggano i requisiti di cui al precedente comma. In tal caso il
Raggruppamento locale alla domanda d’associazione al Gruppo dovrà unire copia
del proprio Statuto e l’elenco delle Ditte iscritte, nonché, dopo la ammissione
a Socio, comunicare l eventuali variazione rispettive.
Il raggruppamento risponderà per tutti i propri aderenti
dell’osservanza da parte loro degli obblighi derivanti ai Soci dalle decisioni
adottate dali Organi del gruppo per il raggiungimento degli scopi sociali, ed
assume l’impegno di no adottare proprie deliberazioni che siano in contrasto
con quelle del Gruppo stesso.
Art. 1/B
Possono essere
“associati sostenitori” tutte quelle aziende nazionali ed estere che hanno
interesse per il settore della torrefazione di caffè, come ad esempio,
industrie di macchinari per la torrefazione , di macchine per il caffè
espresso, sacchettifici, ecc., nonchè le Ditte torrefattrici di caffè che non
hanno sede nelle Tre Venezie.
Gli associati sostenitori pagheranno un canone
differenziato e, comunque, inferiore a quello dei Soci ordinari, che verrà
stabilito dall’Assemblea Ordinaria annuale.
Detti “sostenitori” hanno diritto di ricevere tutte le
informazioni e le pubblicazioni inviate ai Soci ordinari, nonché d’usufruire
dei servizi di consulenza eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 2
Il
Gruppo ha trasferito la sede da Venezia a Trieste il 5 luglio 1978. La sede
potrà essere trasferita altrove per deliberazione di due terzi dei componenti
il Consiglio Direttivo e tale modifica non potrà costituire motivo di recesso
per gli associati. Gli organi deliberativi possono essere convocati anche in
località diversa dalla sede del Gruppo, a seconda dell’opportunità.
Art. 3
Il Gruppo ha i seguenti scopi:
a) sviluppare l’affiatamento fra gli iscritti nella
trattazione degli interessi generali della categoria;
b) tutelare gli interessi giuridici ed economici generali
degli iscritti e promuovere iniziative per il loro rafforzamento;
c) assistere le singole Ditte associate per la
tutela dei propri interessi purchè nel quadro delle direttive segnate dagli
Organi deliberatori del Gruppo;
d) rappresentare la categoria verso i terzi e
collaborare con gli altri Enti locali o nazionali aventi finalità in tutto od
in parte analoghe alle proprie ed eventualmente aderendo ad essi;
e) fornire informazioni generali e tecniche,
principalmente sul caffè, anche tramite propri organi di stampe, la cui
gestione economica può essere affidata a terzi.
Art. 4
Sono organi del Gruppo:
a) il Presidente, che sarà nominatodall’Assemblea
generali dei Soci. Lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o vacanza
della carica il più anziano d’età dei due V. Presidenti.
b) Due Vice Presidenti che saranno nominati, uno
dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti all’inizio del triennio di
durata del Consiglio Stesso. L'altro sarà, per reciprocità, il Presidente dell'Associazione Caffè Trieste. Per quest'ultimo la nomina e la durata del mandato non sono soggetti al presente Statuto bensì allo Statuto dell'associazione Caffè Trieste.
Il Presidente può anche delegare personalmente a uno dei
Vice Presidenti il compito di curare determinati argomenti;
c) il Consiglio Direttivo. Esso è costituito dal
Presidente del Gruppo e dai Consiglieri eletti dalla Assemblea generali dei
Soci su designazione delle Assemblee locali degli associati nel seguente
numero:
-
due per ciascuna
provincia dove siano più di cinque aziende iscritte;
-
uno per ciascuna
provincia dove siano iscritte da due a cinque aziende.
Se
in una Provincia vi è una sola azienda iscritta, questa sarà aggregata alla
Assemblea locale delle aziende di
provincia confinante da decidersi dal Consiglio Direttivo.
Dove
siano costituiti Raggruppamenti ai sensi del 2° comma dell’art. 1questi
procederanno alla designazione della propria rappresentanza nel Consiglio
Direttivo del Gruppo con le medesime proporzioni di cui sopra; ed altrettanto
varranno per le designazioni spettanti alle Aziende della stessa Provincia
aderenti al Gruppo e che non appartengano al Raggruppamento.
d) tre Sindaci, eletti dall’Assemblea generale,
per la vigilanza sugli atti e delibere in materia amministrativa e sulla
formazione de bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio sociale;
e) il Presidente del Collegio dei Probiviri, che sarà nominato dall’Assemblea generale scegliendolo fra le persone estranee alle aziende iscritte.
Tutte le cariche suddette sono triennali e gratuite.
In caso di vacanza nel corso del triennio il Consiglio Direttivo procederà alla elezione per cooptazione della carica vacante per il tempo mancante al compimento del triennio stesso.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto in Assemblea, e così
ciascun Consigliere nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché il
Presidente. Tali organi, salvo il caso di diverse speciali disposizioni,
deliberano a maggioranza dei voti degli intervenuti.
All’Assemblea possono intervenire solo i titolari di aziende o loro delegati per iscritto, il cui voto sarà vincolativo per il mandante.
Qualora le aziende aderenti tramite un Raggruppamento non intervengano singolarmente all’Assemblea generale dei Soci, il loro voto potrà essere esercitato direttamente dal rappresentante del Raggruppamento stesso ad essa presente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire soltanto i titolari della carica. E’ ammessa la delega del voto soltanto ad altro Consigliere e purchè confermata per iscritto al Presidente.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta il Gruppo
verso i terzi in ogni sede ed a tutti gli effetti statutari. Può conferire
specifiche deleghe a singoli consiglieri o al segretario.
Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria generale dei Soci un volta all’anno per l’approvazione dei bilanci, del contributo associativo annuale ordinario, e la relazione sull’attività svolta o da svolgere, nonché per gli altri compiti statutari. Contributi straordinari a carico delle Ditte potranno essere di volta in volta deliberati dall’Assemblea per iniziative da essa approvate.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi per l’esame della situazione sociale.
Inoltre il Presidente può convocare gli organi suddetti ogniqualvolta ritenga opportuno o ne sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei rispettivi componenti, affinché si pronuncino su argomenti specifici.
La convocazione dell’Assemblea è valida quando l’avviso sia spedito almeno una settimana prima della riunione e dovrà indicare il luogo e l’ora ove questa si terrà.
Per le riunioni straordinarie il termine di convocazione è ridotto ad un minimo di tre giorni.
Quando all’ora fissata non siano presenti almeno la metà delle Ditte iscritte, la riunione s’intenderà rinviata ad un’ora dopo in seconda convocazione, nello stesso luogo e giorno, e le deliberazioni saranno valide con qualunque numero di intervenuti.
Per le convocazioni del Consiglio Direttivo l’unico
termine minimo di preavviso da rispettare è che la convocazione giunga alla
sede del destinatario in tempo utile per il suo intervento all’adunanza.
Tre assenze senza che sia stato delegato il volo ad altro collega rendono vacante la carica ed il Presidente deve indirne l’elezione a sensi di Statuto.
Il Consiglio dispone per l’attuazione delle direttive
generali approvate dall’Assemblea per i singoli argomenti; coadiuva il
Presidente nello studio di questi e propone iniziative d’interesse comune agli
associati; delibera l’adesione od il recesso nei confronti degli Enti locali o
nazionali di cui alla lettera d) dell’art. 3 e nomina i propri rappresentanti
in tali Enti ; adempie a quanto altro gli fosse commesso dall’Assemblea dei
Soci per il raggiungimento dei fini statutari oppure da convenzioni particolari
intervenute fra i Soci. Nomina un segretario anche fra i non Soci.
Il segretario partecipa alle riunione del Consiglio
Direttivo ed alle Assemblee e provvede alla verbilizzazione. Provvede a tutti
gli adempimenti di segreteria ed amministrativi. Può assumere particolari
funzioni su delega del Presidente.
Ciascuna
Ditta aderente si obbliga con l’accettazione del presente Statuto ad adempiere
con lealtà e sollecitudine alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi
del Gruppo in conformità allo Statuto stesso, nonché agli obblighi assunti per
effetto di accordi speciali con altri Soci cui abbia aderito.
Il
Presidente del Gruppo deferirà al Consiglio Direttivo il Socio inadempiente
agli obblighi di cui al precedente comma o che per la sua condotta commerciale
renda incompatibile la propria appartenenza al Gruppo, per le eventuali
sanzioni disciplinari; le quali, a seconda della gravità del fatto , potranno
essere graduate anche dalla ammonizione , alla sospensione temporanea
dall’esercizio dei diritti associativi, alla radiazione dal Gruppo.
Il
provvedimento sarà motivato e notificato per iscritto al Socio.
L’espulsione
dal Gruppo non proscioglie il Socio dall’adempimento delle obbligazioni verso
il Gruppo.
Art. 10
L’adesione data dalle Ditte al Gruppo ha durata biennale
e s’intenderà rinnovata tacitamente se non sarà stata comunicata la disdetta
alla Presidenza con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
del biennio e così per le successive
rinnovazioni.
La disdetta del vincolo associativo, se in termini,
obbliga l’aderente fino alla scadenza del biennio in corso.
Art. 11
La durata del
Gruppo è a tempo indeterminato. Esso può essere sciolto con deliberazione
dell’Assemblea straordinaria dei Soci a maggioranza di due terzi degli
intervenuti.
In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore e
gli eventuali beni patrimoniali residui saranno attribuiti secondo le decisioni
prese dall’Assemblea stessa.
Art. 12
Ogni
controversia, sa in merito alla regolarità delle deliberazioni prese dagli
Organi del Gruppo, sia per eventuali inadempienze dei Soci verso il Gruppo, sia
infine, fra Soci in dipendenza di accordi od iniziative in cui sia intervenuto
od abbia interesse il Gruppo per la disciplina e l’affiatamento interno, potrà
essere sottoposta al Collegio dei Probiviri a cura della parte che ne abbia
interesse, mediante ricorso scritto, spedito per raccomandata indirizzata al
Presidente del Collegio presso la sede del Gruppo, entro otto giorni dalla
notifica avuta del fatto oggetto del ricorso. Nel ricorso dovrà essere nominata
la persona che la parte ricorrente sceglie a comporre il Collegio dei
Probiviri.
Il
Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, inviterà la parte contrapposta a
nominare il terzo proboviro entro otto giorni dall’invito con effetto
perentorio. Il Collegio così costituito stabilirà la procedura per l’esame del
dissenso e, sentite per quanto possibile le parti interessate, deciderà
inappellabilmente, comminando ai colpevoli sanzioni disciplinari morli e
finanziarie adeguate previste eventualmente dai patti o altrimenti dal presente
Statuto.
Art. 13
L’assemblea
può, con proposta motivata dal Consiglio Direttivo, nominare Presidenti onorari
persone che abbiano ricoperto a lungo cariche nel Gruppo e si siano
contraddistinte nell’esercizio delle stesse e della loro attività aziendale.
I
Presidenti onorari saranno invitati alle riunioni del Consiglio e Vi
esprimeranno il loro parere sugli argomenti in discussione.
Art. 14
Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le
norme del codice civile in materia di associazioni private.
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